top of page
Associazione di Promozione Sociale

Il codice delinea in maniera netta sia la tipologia di enti (art 35) sia le attività esercitabili (art 5) delle nuove associazioni di promozione sociale

Non possono essere considerate APS I circoli e associazioni che prevedono limitazioni all’accesso nella loro compagine sociale

Potranno far parte della compagine sociale delle nuove APS anche altri enti ETS senza scopo di lucro purché in misura non superiore al 50%

 

Aspetti caratteristici

 

Le nuove APS hanno il divieto di trasferimento della quota sociale

Dovranno inserire nella loro denominazione la dicitura “associazioni di promozione sociale” e potranno essere tali solo le associazioni aventi una compagine sociale di almeno 7 persone fisiche o 3 APS

 

Lavoro

L’ente dovrà avvalersi in modo prevalente dell’attività volontaria e non remunerata dei propri aderenti

L’impiego dei propri associati con forme contrattuali subordinate o autonome è consentito nel limte del 5% degli associati o del 50% dei volontari

 

Aspetti Fiscali

Le APS godono della totale decomercializzazione dei proventi specifici corrisposti per le attività statutarie

Tale agevolazione prevede due pressupposti:

  • diretta attuazione degli scopi istituzionali

  • I beneficiari debbono essere I propri associati o loro familiari o conviventi

 

Attività decomercializzate:

  • attività istituzionali come da art 5, anche previo pagamento corrispettivo

  • la cessione a titolo oneroso di pubblicazioni proprie

  • esclusione delle quote e contributi sociali dalla base imponibile per l’imposta sugli intrattenimenti

  • somministrazione cibi e bevande effettuate presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale (attività strettamente complementare a favore degli associati e familiari conviventi e divieto dell’uso della pubblicità)

  • organizzazione di viaggi e soggiorni (attività strettamente complementare a favore degli associati e familiari conviventi e divieto dell’uso della pubblicità)

  • i proventi derivanti dalla vendita a terzi dei beni ottenuti dall’associazione a titolo gratuito, qualora si tratti di attività svolta per meri fini di sovvenzionamento e che la stessa sia curata direttamente dall’ente, senza intermediari o impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza

  • sono esclusi dalla base imponibile IRES i redditi derivanti dagli immobili impiegati esclusivamente nell’esercizio delle attività istituzionali.


Attività sempre commerciali:

  • le cessioni di beni nuovi destinati normalmente alla vendita

  • servizi idrici, di erogazione di energia elettrica, gas, vapore,

  • le prestazioni alberghiere, di vitto ed alloggio,

  • trasporto (merci e persone),

  • deposito e servizi portuali e aeroportuali nonché


 

Le APS che hanno proventi non superiori a 130.000 euro nel periodo d’imposta precedente (da ragguagliare all’intero anno solare nell’ipotesi di ETS neo-costituiti o, comunque, con periodi d’imposta inferiori all’anno) fruiscono di un importante regime forfetario in base all’art 86 (migliorativo rispetto a quello previsto dall’art. 80 del Codice) grazie al quale possono determinare l’imposta d’esercizio applicando all'ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente pari al 3%.

Si noti che questo regime è applicabile anche in presenza di prevalenza dei proventi da attività commerciali.

bottom of page