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Aspetti contabili e tributari

Si parla delle norme riguardanti i comportamenti contabili e tributari da attuare in base agli scopi istituzionali e alle relative modalità di perseguimento.

Scritture contabili

Il bilancio degli ETS è relazionato in misura delle dimensioni economiche, sono perciò distinti gli ETS piccoli e non piccoli art. 13 co. 2 del CTS:

  • ETS piccoli sono quelli con entrate inferiori ai 220000 €

hanno la possibilità di rendicontare finanziariamente per cassa, dovendo indicare le attività di interesse generale e
quelle secondarie nel bilancio di esercizio anziché in un apposito documento contabile, rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente, da redigere entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale.

  • ETS non piccoli sono quelli con entrate superiori ai 220000€

devono redigere il bilancio con stato patrimoniale; rendiconto finanziario; relazione di missione, destinata ad illustrare le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle proprie finalità.

Il comma 6 dell’art 13 richiede all’organo di amministrazione di documentare il carattere secondario e strumentale delle attività nella relazione di missione o nella relazione di bilancio, quest’ultima da intendersi come :

  • annotazione al bilancio degli ETS che redigono il bilancio in forma semplificata;

  • o come nota integrativa per gli enti che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

Il superamento della soglia comporta immediatamente la perdita della possibilità di fruire della semplificazione. L’art 79 co 6 prevede sempre una Rendicontazione separata per le raccolte fondi.

La Rendicontazione resta libera (piano dei conti) finché il ministero del lavoro non fornirà l’apposita modulistica

Il bilancio dovrà essere depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno dell’anno successivo al periodo d’imposta

Regime Forfettario

 

Gli ETS in alternativa ai criteri di determinazione del del reddito dettati dal TUIR, possono optare per il regime forfettario sancito dall’art 80.

Ai ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività d’interesse generale (art 5) e attività diverse (art 6), svolte con modalità commerciali si applicano I seguenti coefficienti:

Prestazioni di servizi:

  • fino a 130.000 € coefficiente 7%

  • da 130.001 € coefficiente 10%

  • oltre i 300.000 € coefficiente 17%

Altre attività:

  • fino a 130.000 € coefficiente 5%

  • da 130.001 € coefficiente 7%

  • oltre i 300.000 € coefficiente 14%

Riguardo ad enti che svolgono più attività il coefficiente si stabilirà in base all’attività prevalente

Le perdite fiscali possono essere scomputate integralmente dal reddito entro il limite di cinque anni senza limitazioni di tipo quantitativo

Attività non-commerciali e commerciali

Gli ETS dovranno innanzitutto essere qualificati come commerciali o non-commerciali, operata tale distinzione gli ETS determinano la propria base imponibile secondo le modalità dettate dal titolo II, capo II del Tuir per gli enti commerciali e del capo III per gli enti non-commerciali

Il comma 5 dell’art 79 dispone che si considerino non-commerciali gli ETS che svolgono prevalentemente attività di interesse generale con modalità non-commerciali

L’art.79, c.2 stabilisce che le attività di interesse generale non sono considerate di natura commerciale quando:

  1. sono svolte a titolo gratuito;

  2. oppure sono svolte anche dietro pagamento, sempre che l’ammontare del corrispettivo richiesto (e degli eventuali contributi pubblici) non superi i costi effettivi (che comprendono sia i costi diretti che quelli indiretti relativi alla specifica attività).

Il criterio dei “costi effettivi” va quindi a sostituire per gli ETS quello dei “costi di diretta imputazione” previsto per gli enti non commerciali in generale dall’art.143, c.1 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986)

Il comma 4 dell’art 79 prevede la decomercializzazione anche delle seguenti entrate:

  1. fondi pervenuti a seguito di raccolte fondi

  2. I contributi e gli apporti erogati da parte delle Amministrazioni per lo svolgimento di attività di interesse generale

Il comma 6 dell’art 79 si occupa della determinazione del reddito, in particolare per gli ETS si considerano non-commerciali le attività svolte in favore degli associati e dei familiari, al contrario vengono considerate commerciali le cessioni di beni e prestazioni di servizi dietro pagamento di corrispettivi specifici in funzione delle maggiori o diverse prestazioni

Tali enti assumono la qualifica di commerciali nel caso in cui nell’anno di imposta le entrate non-commerciali siano inferiori rispetto alle entrate derivate dallo svolgimento di attività di interesse generale con modalità commerciali e da attività secondarie (sempre il comma 5 dell’art.79 specifica che nel calcolo della prevalenza si deve tener conto anche del “valore normale delle cessioni o prestazioni” relative alle attività non commerciali, e quindi anche e soprattutto di quelle svolte a titolo gratuito.)

​​Imposte indirette e tributi locali

L’art. 82 del Cts dispone per gli ETS alcune agevolazioni ai fini delle imposte indirette e dei tributi locali, la disposizione è rivolta a tutti gli enti che si iscrivono nel Registro, comprese le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma societaria e vuole garantire la più 32 / 67 ampia fruizione di alcuni benefici in parte già previsti dal nostro ordinamento con riferimento ad alcuni enti non commerciali.

La norma in rassegna introduce un’esenzione:

  • dalle imposte di successione e donazione

  • dalle imposte ipotecarie e catastali, per i trasferimenti a titolo gratuito, effettuati a favore degli enti di cui sopra, di beni utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il comma 3 della disposizione in esame prevede che agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie degli ETS – comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione – si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa

Per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, la disposizione introduce un’agevolazione:

  • le imposte di registro, ipotecarie e catastali saranno applicate in misura fissa agli atti traslativi della proprietà o di altri diritti reali di godimento effettuati a favore dei summenzionati soggetti, comprese tutte le imprese sociali, anche quelle costituite in forma societaria.

Condizione necessaria alla fruizione del beneficio:

  • gli immobili oggetto di trasferimento siano destinati, entro cinque anni dalla stipula dell’atto traslativo, in attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente acquirente renda una dichiarazione in tal senso, contestualmente alla stipula dell’atto.

Ai fini dell’imposta di bollo:

  • il comma 5 dell’art. 82 del Cts prevede un’esenzione d’imposta per tutti gli atti e i documenti, cartacei o informatici, posti in essere o richiesti dagli ETS, comprese le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma societaria.


 

Con riferimento ai tributi locali:

  • un’esenzione IMU e TASI applicabile esclusivamente agli immobili posseduti da ETS non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale.

 

 

Deduzioni, detrazioni

Il nuovo regime di deducibilità o detraibilità delle erogazioni liberali effettuate è riconosciuto unicamente qualora dette liberalità siano rese a favore di ETS non commerciali (così come qualificati ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 79 del Cts), con particolari e ulteriori vantaggi qualora l'ente beneficiario sia un'organizzazione di volontariato. Il medesimo regime, tuttavia, può trovare applicazione anche nei confronti delle erogazioni effettuate a favore di ETS commerciali, di cooperative sociali e di imprese sociali (non costituite in forma societaria) a condizione, tuttavia, che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 83, co. 6, del Cts)

Il primo comma istituisce:

  • una detrazione IRPEF pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni in denaro (poste in essere con modalità tracciabili) o in natura, per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo d'imposta.

  • Una detrazione IRPEF del 35% in relazione alle liberalità di cui siano beneficiarie le organizzazioni di volontariato.

Il secondo comma del medesimo art. 83 prevede:

  • una deduzione, dal reddito complessivo netto del soggetto erogante (persone fisiche, enti o società) nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato.

 

Social bonus

Il social bonus, disciplinato all'art. 81 del Cts che entrerà in vigore sempre a far data dal 1° gennaio 2018, è:

  • un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche,

  • del 50% se effettuate da soggetti enti e società

a favore degli ETS che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata e agli stessi assegnati.

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