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Registro Unico del Terzo Settore

L’iscrizione al registro è facoltativa, ma ad essa è subordinata la possibilità di fruire delle agevolazioni finanziarie, fiscali e di rapporto con gli enti pubblici e la possibilità per ente giuridico di potersi qualificare come ETS

Il registro si suddivide in sezioni:

  • Organizzazioni di volontariato

  • Associazioni di promozione sociale

  • Enti filantropici

  • Imprese sociali e cooperative sociali

  • Reti associative

  • Società di mutuo soccorso

  • Altri enti del Terzo Settore ( associazioni riconosciute e non)

Le reti associative potranno essere iscritte in più sezioni

Gli ETS che svolgono principalmente attività commerciale dovranno iscriversi sia al Registro Unico e al Registro delle Imprese

Nel Registro dovranno risultare seguenti informazioni:

  • la denominazione

  • la forma giuridica

  • la sede legale

  • la data di costituzione

  • l’oggetto dell’attività di interesse generale art 5, codice fiscale e partita Iva

  • il possesso della personalità giuridica e il patrimonio netto

  • le generalità dei rappresentanti legali

  • le generalità delle cariche sociali con indicazioni di poteri e limitazioni

Nel Registro andranno poi iscritte le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni per operazioni straordinarie, rendiconti e bilanci dell’ente


Iscrizione

 

Gli enti che vogliono iscriversi devono presentare domanda tramite il rappresentante legale depositando atto costitutivo e statuto ed indicando la sezione del registro nella quale l’ente chiede l’iscrizione

La cancellazione avviene:

  • previa istanza motivata

  • a seguito di accertamento d’ufficio

  • accertamento dell’autorità giudiziaria e tributaria

  • a seguito di scioglimento o estinzione

  • per carenza dei requisiti necessari

In caso di scioglimento o estinzione, l’ufficio rilascia un parere sulla devoluzione del patrimonio entro 30 giorni dalla richiesta, tale parere è vincolante ed ogni atto senza di esso risulterà nullo

In caso di migrazione, cioè di spostamento dell’ente da una sezione ad un’altra, sarà sempre l’ufficio che si esprimerà ( art 50 co 3, CTS)

La trasmigrazione riguarda ODV e APS già iscritti a registri territoriali che passano al Registro Unico

Tale procedura sarà automatizzata previo controllo delle informazioni necessarie all’iscrizione, nel caso in cui ci siano lacune il registro contatterà l’ente per ottemperare a tali mancanze

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