Edoardo Gallo
Registro Unico del Terzo Settore
L’iscrizione al registro è facoltativa, ma ad essa è subordinata la possibilità di fruire delle agevolazioni finanziarie, fiscali e di rapporto con gli enti pubblici e la possibilità per ente giuridico di potersi qualificare come ETS
Il registro si suddivide in sezioni:
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Organizzazioni di volontariato
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Associazioni di promozione sociale
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Enti filantropici
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Imprese sociali e cooperative sociali
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Reti associative
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Società di mutuo soccorso
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Altri enti del Terzo Settore ( associazioni riconosciute e non)
Le reti associative potranno essere iscritte in più sezioni
Gli ETS che svolgono principalmente attività commerciale dovranno iscriversi sia al Registro Unico e al Registro delle Imprese
Nel Registro dovranno risultare seguenti informazioni:
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la denominazione
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la forma giuridica
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la sede legale
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la data di costituzione
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l’oggetto dell’attività di interesse generale art 5, codice fiscale e partita Iva
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il possesso della personalità giuridica e il patrimonio netto
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le generalità dei rappresentanti legali
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le generalità delle cariche sociali con indicazioni di poteri e limitazioni
Nel Registro andranno poi iscritte le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni per operazioni straordinarie, rendiconti e bilanci dell’ente
Iscrizione
Gli enti che vogliono iscriversi devono presentare domanda tramite il rappresentante legale depositando atto costitutivo e statuto ed indicando la sezione del registro nella quale l’ente chiede l’iscrizione
La cancellazione avviene:
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previa istanza motivata
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a seguito di accertamento d’ufficio
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accertamento dell’autorità giudiziaria e tributaria
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a seguito di scioglimento o estinzione
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per carenza dei requisiti necessari
In caso di scioglimento o estinzione, l’ufficio rilascia un parere sulla devoluzione del patrimonio entro 30 giorni dalla richiesta, tale parere è vincolante ed ogni atto senza di esso risulterà nullo
In caso di migrazione, cioè di spostamento dell’ente da una sezione ad un’altra, sarà sempre l’ufficio che si esprimerà ( art 50 co 3, CTS)
La trasmigrazione riguarda ODV e APS già iscritti a registri territoriali che passano al Registro Unico
Tale procedura sarà automatizzata previo controllo delle informazioni necessarie all’iscrizione, nel caso in cui ci siano lacune il registro contatterà l’ente per ottemperare a tali mancanze