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Funzionamento e Governance

Le norme che regolano i rapporti interni e una corretta amministrazione dell’Ente.

Informazioni preliminari

Con l’art 23 co 4 è stato disciplinato il procedimento di ammissione dei nuovi associati che non vieta espressamente l’apposizione negli statuti di clausole di gradimento espressamente vietate nelle APS

Non è previsto un divieto esplicito di cessione delle quote associative ad eccezione delle APS

È prevista grande trasparenza in quanto agli associati è garntito il diritto di ispezione dei libri sociali, secondo le modalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto

Il codice stabilisce le competenze inderogabili dell’assemblea:

  • nomina e revoca componenti degli organi sociali

  • nomina e revoca, quando previsto, del revisore dei conti

  • approva il bilancio

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti

  • delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo e lo statuto non prevedono diversamente

  • delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto

  • approva il regolamento dei lavori assembleari

  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione

Il codice non accenna agli istituti dei quorum costitutivi e deliberativi, convocazione, presidenza, invalidità, in relazione ai quali, in mancanza di esplicita previsione statutaria non si potrà che far riferimento al Libro I del Codice Civile:

  • prima adunanza almeno metà degli associati;

  • seconda adunanza nessun quorum;

  • Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

  • Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati)

L’art 21 del Codice Civile renderà impossibile per gli associati che sono anche amministratori di partecipare alle deliberazioni sull’approvazione del bilancio

Essendo mancante la disciplina di funzionamento dell’organo amministrativo sarà fondamentale che lo statuto lo disciplini in dettaglio

Per ciò che riguarda la fallibilita si richiama in toto la disciplina degli amministratori delle società per azioni, con inclusione dell’art 2394-bis

 

Organo di controllo e revisione

L’organo di controllo degli ETS dovrà farsi garante:

  • delle effettivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’art 4

  • del contestuale svolgimento delle attività d’interesse generale previste dall’art 5

  • del rispetto della indistribuibilita` diretta e indiretta degli utili art 8

  • la verifica dei requisiti di secondarieta` e strumentalita` delle attività diverse art 6

  • che le raccolte fondi siano effettuate secondo l’art 7

  • il bilancio sociale sia redatto secondo le linee guida dell’art 14

L’organo di controllo deve essere obbligatoriamente nominato nelle fondazioni, anche monocratico. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

  2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

  3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'

Al comme 6 dell’art 30 si specifica che i doveri di vigilanza riservati al collegio riguardano la verifica dell’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento, dovendosi dunque riconoscere come l’organo di controllo anche in assenza dell’attribuzione della revisione legale, abbia comunque delle mansioni di natura contabile

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