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Associazioni di Promozione Sociale



In questo articolo vi parlo di:

  • Che cosa è un'Associazione di Promozione Sociale (APS)?

  • Gli aspetti caratteristici delle APS

  • Com'è regolato il lavoro nelle APS

  • Gli aspetti fiscali

  • Classificazione delle attività


Che cosa è un'Associazione di Promozione Sociale (APS)?

Il codice delinea in maniera netta sia la Tipologia di Enti (art. 35) sia le Attività Esercitabili (art. 5) delle nuove Associazioni di Promozione Sociale:

  • Non possono essere considerate APS i circoli e associazioni che prevedono limitazioni all’accesso nella loro compagine sociale.

  • Potranno far parte della compagine sociale delle nuove APS anche altri enti ETS senza scopo di lucro purché in misura non superiore al 50%.ù

Gli aspetti caratteristici delle APS


Le nuove APS hanno il divieto di trasferimento della quota sociale.

Dovranno inserire nella loro denominazione la dicitura “associazioni di promozione sociale” e potranno essere tali solo le associazioni aventi una compagine sociale di almeno 7 persone fisiche o 3 APS.



Com'è regolato il lavoro nelle APS


  • L’ente dovrà avvalersi in modo prevalente dell’attività volontaria e non remunerata dei propri aderenti.

  • L’impiego dei propri associati con forme contrattuali subordinate o autonome è consentito nel limte del 5% degli associati o del 50% dei volontari.


Gli Aspetti Fiscali


Le APS godono della totale decommercializzazione dei proventi specifici corrisposti per le attività statutarie.


Tale agevolazione prevede due presupposti:

  • Diretta attuazione degli scopi istituzionali

  • I beneficiari debbono essere I propri associati o loro familiari o conviventi


Classificazione delle attività


Attività decommercializzate:

  • attività istituzionali come da art. 5, anche previo pagamento corrispettivo;

  • la cessione a titolo oneroso di pubblicazioni proprie;

  • esclusione delle quote e contributi sociali dalla base imponibile per l’imposta sugli intrattenimenti;

  • somministrazione cibi e bevande effettuate presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale (attività strettamente complementare a favore degli associati e familiari conviventi e divieto dell’uso della pubblicità);

  • organizzazione di viaggi e soggiorni (attività strettamente complementare a favore degli associati e familiari conviventi e divieto dell’uso della pubblicità);

  • i proventi derivanti dalla vendita a terzi dei beni ottenuti dall’associazione a titolo gratuito, qualora si tratti di attività svolta per meri fini di sovvenzionamento e che la stessa sia curata direttamente dall'Ente, senza intermediari o impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza;

  • sono esclusi dalla base imponibile IRES i redditi derivanti dagli immobili impiegati esclusivamente nell'esercizio delle attività istituzionali.


Attività sempre commerciali:

  • le cessioni di beni nuovi destinati normalmente alla vendita;

  • servizi idrici, di erogazione di energia elettrica, gas, vapore;

  • le prestazioni alberghiere, di vitto ed alloggio;

  • trasporto (merci e persone);

  • deposito e servizi portuali e aeroportuali nonché


Le APS che hanno proventi non superiori a 130.000 euro nel periodo d’imposta precedente (da ragguagliare all’intero anno solare nell’ipotesi di ETS neo-costituiti o, comunque, con periodi d’imposta inferiori all’anno) fruiscono di un importante regime forfetario in base all’art. 86 (migliorativo rispetto a quello previsto dall’art. 80 del Codice) grazie al quale possono determinare l’imposta d’esercizio applicando all'ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente pari al 3%.

Si noti che questo regime è applicabile anche in presenza di prevalenza dei proventi da attività commerciali.

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