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  • Immagine del redattoreEdoardo Gallo

Impresa Sociale

Ambito e attività

L’espressione “Impresa sociale” esprime una qualifica normativa riferibile a qualsiasi organizzazione privata dotata di soggettività giuridica, includendo anche le società commerciali a patto che rispettino dei requisiti:

1 -svolgere prevalentemente, in modalità commerciali, attività di interesse generale (art. 5)

2 - non perseguano uno scopo di lucro, ma finalità solidaristiche

3 - adottino modalità di gestione trasparenti e responsabili

4 - favoriscano il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti, e degli stakeholder

Tale qualifica e riconosciuta di diritto alle cooperative sociali e ai loro consorzi

E' preclusa ad amministrazioni pubbliche, società unipersonali possedute da persone fisiche e alle fondazioni bancarie.

Le attività esercitabili sono quelle elencate nell’art. 5 del CTS, la prevalenza di tali attività deve avere un rapporto di 70/30 rispetto alle attività secondarie esercitate.

Possono essere riconosciute come imprese sociali gli enti che abbiano il 30% della propria forza lavoro rientrante nella categoria dei soggetti svantaggiati.


Costituzione

La costituzione dell’impresa sociale deve essere fatta attraverso un atto pubblico

L’atto costitutivo dovrà disporre:

1 - oggetto sociale esplicito

2 - assenza scopo di lucro

3 - riportare i tratti qualificanti dell’impresa sociale al fine del riconoscimento

4 - denominare esplicitamente “Impresa sociale”

Entro trenta giorni dalla costituzione dovrà essere fatta l’iscrizione presso il registro territoriale al fine del riconoscimento e dell'acquisizione della qualifica di Impresa sociale.

L’iscrizione inquadra l’ente come ETS facendo perdere le prerogative normative e la qualifica che l’ente stesso aveva precedentemente l’iscrizione.


Remunerazione del capitale

Pur avendo stabilito come principio che gli utili d’esercizio vengano utilizzati per il rafforzamento del patrimonio destinato al perseguimento degli scopi sociali, si e prevista la possibilità della distribuzione degli utili secondo regole specifiche per permettere la raccolta di capitale di rischio.

La distribuzione degli utili e’ possibile affinché non venga superato il limite dell’interesse del buono fruttifero postale maggiorato di due punti e mezzo rispetto al capitale sottoscritto ed interamente versato.

L’impresa sociale potrà destinare parte degli utili:

ad aumento gratuito del capitale entro il limite dell’adeguamento all'inflazione.

Ad erogazioni gratuite ad enti del terzo settore

Gli utili distribuiti, indipendentemente dai loro destinatari non potrà superare il 505 del totale degli utili distribuibili.


Obblighi contabili

Per garantire il principio di trasparenza le imprese sociali dovranno adottare la contabilità ordinaria secondo l’art. 2214 e ss. del codice civile e redigere il bilancio d’esercizio secondo la disciplina degli artt. 2423 e ss. 2435-bis o 2435-ter del codice civile.

Obbligo di redazione del bilancio sociale e di pubblicarlo sul proprio sito internet.

Obbligo di nominare uno o più sindaci aventi le caratteristiche delineate nell’art/ 2397 del c.c., i quali avranno il compito di:

vigilare sull'osservanza delle finalità sociali

attestare la regolarità del bilancio sociale

Agevolazioni fiscali

Detassazione degli utili destinati ad incremento delle riserve indivisibili, in sospensione d’imposta, sempre che questi siano effettivamente impiegati, entro il secondo periodo d’imposta successivo alla loro formazione, nello svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio.

Detrazione IRPEF: 30% dell’aumento effettivo di capitale sociale nel limite massimo di un milione di euro per ciascun periodo d’imposta.

Deduzione IRES: deduzione pari al 30% dell’investimento nel limite di 1.800.000,00 euro per periodo d’imposta

Per entrambe le agevolazioni l’investimento deve essere non inferiore ai 3 anni.

Possibilità di crowdfunding secondo le varie modalità possibili secondo l’art. 18 dd.lgs. 112/2017


Controllo pubblico

L’art. 15 assegna al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la funzione di monitoraggio sulle imprese sociali. L’attività ispettiva e annuale e demandata all'Ispettorato del lavoro.

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