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  • Immagine del redattoreEdoardo Gallo

Ente Filantropico


La nuova figura va a rappresentare gli enti erogativi o i grant making, quei soggetti che come scopo sociale hanno la raccolta di fondi da destinare a terzi per determinati progetti.

L’art. 37, co. 1 sancisce che l’ente filantropico e un’associazione riconosciuta o una fondazione costituitasi “al fine di erogare denaro, beni o servizi, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale”.

L’atto costitutivo deve contenere regolamenti per:

  • gestione del patrimonio

  • raccolta fondi

  • destinazione delle risorse

  • modalità di erogazione di denaro, beni o servizi e alle attività di investimento

Risorse economiche

Le risorse economiche di tale ente possono essere:

  • contributi pubblici o privati

  • donazioni e lasciti testamentari

  • rendite patrimoniali

  • attività di raccolta fondi

Tale fonti di finanziamento vengono definite “principali” sottintendendo che si possano utilizzare altre forme di raccolta fondi.

Le disposizioni contabili e fiscali sono le stesse che riguardano gli ETS in generale, ma per quanto concerne il bilancio sociale, esso dovrà comprendere l’elenco delle erogazioni effettuate nell'esercizio e la denominazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

Costituzione

  • Costituzione per atto pubblico dal notaio.

  • Patrimonio iniziale necessario 15.000,00.

  • Gli atti costitutivi degli enti filantropici dovranno indicare i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità' di erogazione di denaro, beni o servizi e alle attività' di investimento a sostegno degli enti di Terzo settore.

  • La denominazione dovrà contenere l’indicazione di ente filantropico.

Iscrizione Anagrafe ONLUS prima della costituzione del Registro Unico del Terzo Settore

L’iscrizione all'anagrafe ONLUS è necessaria per poter subentrare automaticamente, una volta costituito, nel Registro Unico del terzo settore. Oltre a ciò si potrà usufruire di agevolazioni fiscali.

Si fa riferimento alla norma che introduce le cosiddette Onlus di beneficenza (comma 4 art. 30 d.l. 29/11/2008 – comma 2 e comma 2-bis art. 10 d. lgs. 04/12/1997 n. 460), ampliando le possibili attività delle ONLUS e stabilendo i requisiti per i destinatari della beneficenza:

  • enti senza scopo di lucro

  • operare prevalentemente e direttamente nei settori stabiliti dall’art. 10 comma lettera (a d. lgs. n. 460/1997

Per ricondurre le donazioni ad attività di beneficenza è necessario che:

  • le risorse provengano dalla gestione patrimoniale e da donazioni appositamente raccolte.

  • siano destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Libri contabili

  • Il Bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

  • Rendiconto finanziario se entrate istituzionali rimangono sotto i 50.000,00.

  • Bilancio d’esercizio se si superano i 50.000,00 di entrate istituzionali.

I libri sociali obbligatori

L’art. 15 del Codice prevede che tutti gli ETS devono tenere obbligatoriamente:

  • il libro degl i associati o aderenti;

  • il libro del le adunanze e del le deliberazioni del le assemblee (nei quali dovranno essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico);

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell ’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali Scritture contabili

Imposte dirette e indirette

Gli ETS dovranno innanzitutto essere qualificati come commerciali o non-commerciali, operata tale distinzione gli ETS determinano la propria base imponibile secondo le modalità dettate dal titolo II, capo II del Tuir per gli enti commerciali e del capo III per gli enti non-commerciali.

Il comma 5 dell’art. 79 dispone che si considerino non-commerciali gli ETS che svolgono prevalentemente attività di interesse generale con modalità non-commerciali


Il comma 2 dell'art. 79 stabilisce che le attività di interesse generale non sono considerate di natura commerciale quando:

  • sono svolte a titolo gratuito;

  • oppure sono svolte anche dietro pagamento, sempre che l’ammontare del corrispettivo richiesto (e degli eventuali contributi pubblici) non superi i costi effettivi (che comprendono sia i costi diretti che quelli indiretti relativi alla specifica attività).

Il criterio dei “costi effettivi” va quindi a sostituire per gli ETS quello dei “costi di diretta imputazione” previsto per gli enti non commerciali in generale comma 1 dell’art. 143 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986)


Il comma 4 dell’art. 79 prevede la decomercializzazione anche delle seguenti entrate:

  • fondi pervenuti a seguito di raccolte fondi

  • I contributi e gli apporti erogati da parte delle Amministrazioni per lo svolgimento di attività di interesse generale

Il comma 6 dell’art. 79 si occupa della determinazione del reddito, in particolare per gli ETS si considerano non-commerciali le attività svolte in favore degli associati e dei familiari, al contrario vengono considerate commerciali le cessioni di beni e prestazioni di servizi dietro pagamento di corrispettivi specifici in funzione delle maggiori o diverse prestazioni.

Tali enti assumono la qualifica di commerciali nel caso in cui nell'anno di imposta le entrate non-commerciali siano inferiori rispetto alle entrate derivate dallo svolgimento di attività di interesse generale con modalità commerciali e da attività secondarie (sempre il comma 5 dell’art. 79 specifica che nel calcolo della prevalenza si deve tener conto anche del “valore normale delle cessioni o prestazioni” relative alle attività non commerciali, e quindi anche e soprattutto di quelle svolte a titolo gratuito.)


Regime Forfettario

Gli ETS in alternativa ai criteri di determinazione del del reddito dettati dal TUIR, possono optare per il regime forfettario sancito dall’art. 80

Ai ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività d’interesse generale (art 5) e attività diverse (art. 6), svolte con modalità commerciali si applicano I seguenti coefficienti:

Prestazioni di servizi:

  • fino a 130.000 € coefficiente 7%

  • da 130.001 € coefficiente 10%

  • oltre i 300.000 € coefficiente 17%

Altre attività:

  • fino a 130.000 € coefficiente 5%

  • da 130.001 € coefficiente 7%

  • oltre i 300.000 € coefficiente 14%

Riguardo ad enti che svolgono più attività il coefficiente si stabilirà in base all'attività prevalente.

Le perdite fiscali possono essere scomputate integralmente dal reddito entro il limite di cinque anni senza limitazioni di tipo quantitativo


Imposte indirette e tributi locali

L’art. 82 del Cts dispone per gli ETS alcune agevolazioni ai fini delle imposte indirette e dei tributi locali, la disposizione è rivolta a tutti gli enti che si iscrivono nel Registro, comprese le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma societaria e vuole garantire la più ampia fruizione di alcuni benefici in parte già previsti dal nostro ordinamento con riferimento ad alcuni enti non commerciali.

La norma in rassegna introduce un’esenzione:

  • dalle imposte di successione e donazione

  • dalle imposte ipotecarie e catastali, per i trasferimenti a titolo gratuito, effettuati a favore degli enti di cui sopra, di beni utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il comma 3 della disposizione in esame prevede che agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie degli ETS – comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione – si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, la disposizione introduce un’agevolazione:

  • le imposte di registro, ipotecarie e catastali saranno applicate in misura fissa agli atti traslativi della proprietà o di altri diritti reali di godimento effettuati a favore dei summenzionati soggetti, comprese tutte le imprese sociali, anche quelle costituite in forma societaria.

Condizione necessaria alla fruizione del beneficio:

  • gli immobili oggetto di trasferimento siano destinati, entro cinque anni dalla stipula dell’atto traslativo, in attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente acquirente renda una dichiarazione in tal senso, contestualmente alla stipula dell’atto.

Ai fini dell’imposta di bollo:

  • il comma 5 dell’art. 82 del Cts prevede un’esenzione d’imposta per tutti gli atti e i documenti, cartacei o informatici, posti in essere o richiesti dagli ETS, comprese le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma societaria.

Con riferimento ai tributi locali:

  • un’esenzione IMU e TASI applicabile esclusivamente agli immobili posseduti da ETS non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale.

Deduzioni, detrazioni

Il nuovo regime di deducibilità o detraibilità delle erogazioni liberali effettuate è riconosciuto unicamente qualora dette liberalità siano rese a favore di ETS non commerciali (così come qualificati ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 79 del Cts), con particolari e ulteriori vantaggi qualora l'ente beneficiario sia un'organizzazione di volontariato. Il medesimo regime, tuttavia, può trovare applicazione anche nei confronti delle erogazioni effettuate a favore di ETS commerciali, di cooperative sociali e di imprese sociali (non costituite in forma societaria) a condizione, tuttavia, che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 83, co. 6, del Cts)

Il primo comma istituisce:

  • una detrazione IRPEF pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni in denaro (poste in essere con modalità tracciabili) o in natura, per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo d'imposta.

  • Una detrazione IRPEF del 35% in relazione alle liberalità di cui siano beneficiarie le organizzazioni di volontariato.

Il secondo comma del medesimo art. 83 prevede:

  • una deduzione, dal reddito complessivo netto del soggetto erogante (persone fisiche, enti o società) nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Social bonus

Il social bonus, disciplinato all'art. 81 del Cts che entrerà in vigore sempre a far data dal 1° gennaio 2018, è:

un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche,

del 50% se effettuate da soggetti enti e società

a favore degli ETS che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata e agli stessi assegnati.

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