In questo breve articolo vediamo come sono classificate le risorse all'interno di un Ente del Terzo Settore.

Volontari degli ETS
Il volontario è la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore del bene comune e della comunità, per il tramite di un Ente del Terzo Settore (ETS), mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Altri aspetti fondamentali
E' obbligatoria l'assicurazione ai volontari per infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate ed è vietato il rimborso forfetario.
Se lo statuto lo prevede, è consentito un rimborso massimo di 10 € al giorno e fino a 150 € al mese a fronte di autocertificazione.
I lavoratori retribuiti negli ETS
Il Codice del Terzo settore indica i parametri del Lavoro negli Enti del Terzo Settore, validi per tutti gli ETS, sottolineando l'incompatibilità con la figura di volontario.
Parametri per i lavoratori degli ETS
Il lavoratore degli ETS è la persona che instaura con l’ente una qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito.
L’ETS ha il divieto di superamento del rapporto 1:8 della differenza retributiva tra dipendenti
è vietata la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti dal CCNL, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale nel campo degli interventi e delle prestazioni sanitarie, nella formazione universitaria e post-universitaria, nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Non può avere un rapporto di lavoro il volontario socio o associato o tramite il quale l’ente svolge la sua attività volontaria anche occasionalmente.
Per gli ETS Organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) il numero dei lavoratori (dipendenti o autonomi) non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
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