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Immagine del redattoreEdoardo Gallo

Imposte dirette e indirette


Gli Enti del Terzo Settore (ETS) dovranno innanzitutto essere qualificati come commerciali o non-commerciali. Operata tale distinzione gli ETS determinano la propria base imponibile secondo le modalità dettate dal titolo II, capo II del Tuir per gli enti commerciali e del capo III per gli enti non-commerciali.


Enti non-commerciali: definizione

Il comma 5 dell’art 79 dispone che si considerino non-commerciali gli ETS che svolgono prevalentemente attività di interesse generale con modalità non-commerciali.


L’art.79, c.2 stabilisce che le attività di interesse generale non sono considerate di natura commerciale quando:

  1. sono svolte a titolo gratuito;

  2. oppure sono svolte anche dietro pagamento, sempre che l’ammontare del corrispettivo richiesto (e degli eventuali contributi pubblici) non superi i costi effettivi (che comprendono sia i costi diretti che quelli indiretti relativi alla specifica attività).

Il criterio dei “costi effettivi” va quindi a sostituire per gli ETS quello dei “costi di diretta imputazione” previsto per gli enti non commerciali in generale dall'art. 143, c.1 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986).


Il comma 4 dell’art 79 prevede la decommercializzazione anche delle seguenti entrate:

  1. fondi pervenuti a seguito di raccolte fondi;

  2. i contributi e gli apporti erogati da parte delle Amministrazioni per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Il comma 6 dell’art. 79 si occupa della determinazione del reddito, in particolare per gli ETS si considerano non-commerciali le attività svolte in favore degli associati e dei familiari, al contrario vengono considerate commerciali le cessioni di beni e prestazioni di servizi dietro pagamento di corrispettivi specifici in funzione delle maggiori o diverse prestazioni.


Tali enti assumono la qualifica di commerciali nel caso in cui nell'anno di imposta le entrate non-commerciali siano inferiori rispetto alle entrate derivate dallo svolgimento di attività di interesse generale con modalità commerciali e da attività secondarie (sempre il comma 5 dell’art.79 specifica che nel calcolo della prevalenza si deve tener conto anche del “valore normale delle cessioni o prestazioni” relative alle attività non commerciali, e quindi anche e soprattutto di quelle svolte a titolo gratuito.)


Regime Forfettario


Gli ETS in alternativa ai criteri di determinazione del reddito dettati dal TUIR, possono optare per il regime forfettario sancito dall'art. 80:

Ai ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività d’interesse generale (art 5) e attività diverse (art 6), svolte con modalità commerciali si applicano I seguenti coefficienti:


Prestazioni di servizi:

  • fino a 130.000 € coefficiente 7%

  • da 130.001 € coefficiente 10%

  • oltre i 300.000 € coefficiente 17%

Altre attività:

  • fino a 130.000 € coefficiente 5%

  • da 130.001 € coefficiente 7%

  • oltre i 300.000 € coefficiente 14%

Riguardo ad enti che svolgono più attività il coefficiente si stabilirà in base all'attività prevalente.


Le perdite fiscali possono essere scomputate integralmente dal reddito entro il limite di cinque anni senza limitazioni di tipo quantitativo.

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