Il bilancio degli Enti del Terzo Settore (ETS) è relazionato in misura delle dimensioni economiche.
Classificazione degli ETS
Sono perciò distinti gli ETS piccoli e non piccoli art. 13 co. 2 del CTS:
ETS PICCOLI: sono quelli con entrate inferiori ai 220.000 € hanno la possibilità di rendicontare finanziariamente per cassa, dovendo comunque documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
ETS NON PICCOLI: sono quelli con entrate superiori ai 220.000€ devono redigere il bilancio con stato patrimoniale, rendiconto finanziario, relazione di missione, destinata ad illustrare le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle proprie finalità.
Adempimenti
Il comma 6 dell’art. 13 richiede all'organo di amministrazione di documentare il carattere secondario e strumentale delle attività nella relazione di missione o nella relazione di bilancio, quest’ultima da intendersi come:
annotazione al bilancio degli ETS che redigono il bilancio in forma semplificata;
o come nota integrativa per gli enti che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.
Il superamento della soglia comporta immediatamente la perdita della possibilità di fruire della semplificazione.
L’art 79 comma 6 prevede sempre una rendicontazione separata per le raccolte fondi.
La Rendicontazione resta libera (piano dei conti) finché il Ministero del Lavoro non fornirà l’apposita modulistica.
Il bilancio dovrà essere depositato presso il registro unico del terzo settore (RUNTS) entro il 30 giugno dell’anno successivo al periodo d’imposta.
Da allegare al bilancio è stato introdotto (dall’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017) un nuovo documento obbligatorio, la Relazione di Missione.
Tale documento dovrà rappresentare discorsivamente il bilancio dell’ente descrivendo le modalità di finanziamento utilizzate; la modalità di gestione delle attività; valutare l’impatto delle attività svolte e fare un’analisi sui risultati ottenuti.
Il comma 1 dell’art 14 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 prevede che gli enti con entrate superiori al milione di euro debbano:
depositare il bilancio sociale presso il registro unico del terzo settore
pubblicare il bilancio nel proprio sito Internet
Il contenuto del bilancio sarà definito da un successivo decreto del Ministero del Lavoro.
Il bilancio sociale dovrà contenere parametri per la valutazioni dell’impatto sociale: per valutazione dell’impatto sociale si intende la valutazione qualitativa quantitativa, sul breve , medio e lungo periodo degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.
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